Interdittive antimafia e misure di prevenzione
L’informazione antimafia interdittiva ha effetti immediati e radicali: preclude all’impresa ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione e può mettere in crisi l’intera attività. Non è però un esito senza rimedio: esistono strumenti per contestarla, per sospenderne gli effetti e per riportare l’impresa in condizione di operare. Me ne occupo davanti alla Prefettura, al giudice amministrativo e al Tribunale delle misure di prevenzione.
Cos’è l’informazione interdittiva
È il provvedimento con cui il Prefetto, sulla base di elementi di fatto, ravvisa il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa (artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011, Codice antimafia). L’impresa non può più stipulare o proseguire contratti con la Pubblica Amministrazione né ottenere autorizzazioni, concessioni, contributi o finanziamenti pubblici.
La valutazione del Prefetto si fonda su un quadro indiziario e non richiede l’accertamento di un reato. Per questo la difesa richiede un lavoro puntuale sugli elementi posti a fondamento del provvedimento, sull’assetto societario e sui rapporti contestati.
Gli strumenti di difesa
Il contraddittorio con la Prefettura
Quando la Prefettura avvia il procedimento, l’impresa può chiedere di essere sentita e presentare documenti e memorie. È la fase in cui l’interdittiva può ancora essere evitata.
Il ricorso al giudice amministrativo
L’interdittiva si impugna davanti al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, chiedendo anche la sospensione del provvedimento. La sentenza è appellabile al Consiglio di Stato.
Il controllo giudiziario ex art. 34-bis
L’impresa che ha impugnato l’interdittiva può chiedere al Tribunale delle misure di prevenzione di essere ammessa al controllo giudiziario (art. 34-bis, comma 6, del Codice antimafia). Se la misura è disposta, gli effetti dell’interdittiva sono sospesi e l’impresa può continuare a lavorare sotto la vigilanza di un controllore, che ne accompagna il percorso di riorganizzazione.
La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis
Quando il pericolo di agevolazione mafiosa è solo occasionale, il Prefetto può applicare le misure di prevenzione collaborativa (art. 94-bis) anziché emettere l’interdittiva: l’impresa continua a operare, con prescrizioni di adeguamento organizzativo.
L’amministrazione giudiziaria
Nei casi previsti dall’art. 34 del Codice antimafia il Tribunale può disporre l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche. Assisto l’impresa e i suoi titolari in questa fase.
L’aggiornamento dell’informazione
Una volta decorso il termine di legge, l’impresa può chiedere alla Prefettura di aggiornare l’esito dell’informazione, dimostrando i mutamenti intervenuti nell’assetto e nella gestione.

Per cominciare
Per valutare il caso è utile avere a disposizione:
- l’informazione interdittiva o la comunicazione di avvio del procedimento;
- la visura camerale e gli atti societari, con l’indicazione di soci e amministratori;
- l’elenco dei contratti, delle autorizzazioni e dei finanziamenti pubblici in corso;
- gli eventuali procedimenti penali o di prevenzione che riguardano l’impresa o i suoi esponenti.
Il termine per impugnare è breve: più presto si esamina il caso, più strumenti restano utilizzabili. Mi scriva appena riceve il provvedimento o la comunicazione di avvio del procedimento.
Il collegamento con i modelli 231
Nel percorso di uscita dall’interdittiva l’impresa deve dimostrare di aver rimosso le cause che hanno reso possibile il rischio di infiltrazione. Un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e un sistema di controlli interni efficienti sono spesso parte della risposta. Per questo seguo insieme la difesa nei procedimenti di prevenzione e l’adeguamento organizzativo dell’impresa, con una strategia coerente dall’inizio alla fine.
Ha ricevuto un’interdittiva o la comunicazione di avvio del procedimento?
Un primo colloquio serve a valutare i tempi e gli strumenti disponibili nel suo caso. È riservato e non la impegna.
