
Gioia, sospesa l’interdittiva contro la “Teresa Marcone”
Un anno di controllo giudiziario e sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia: lo ha disposto il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, per una storica azienda agricola.

Polistena, il Tribunale blocca l’effetto dell’interdittiva antimafia e salva l’azienda agricola
Un’impresa non si espelle dal mercato per i soli legami familiari della sua titolare. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, ha disposto per un anno il controllo giudiziario dell’impresa individuale “Marcone Teresa” di Polistena, sospendendo gli effetti dell’interdittiva antimafia.

Il Consiglio di Stato conferma l’annullamento dell’interdittiva antimafia nei confronti della Nic. Edil. del Geom. Morfea Elia Arcangelo
Con sentenza del 14 aprile 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla controversia originata dall’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti della ditta individuale Nic. Edil., consolidata realtà imprenditoriale operante nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici, con sede in Oppido Mamertina (Reggio Calabria), stabilmente attiva sul territorio calabrese e impegnata nell’esecuzione di interventi di rilevante interesse pubblico, inclusi progetti di rigenerazione urbana finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Accogliendo integralmente l’impostazione difensiva articolata dagli Avv.ti Vincenzo Melara e Giuseppe Idà nell’interesse dell’impresa, i Giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, confermando la sentenza del TAR Calabria che aveva già annullato il provvedimento prefettizio, ritenuto privo dei presupposti richiesti dal Codice antimafia.
Le censure dell’Amministrazione appellante – all’esito di una vicenda contenziosa che si protrae da oltre due anni, avviata a seguito dell’adozione dell’interdittiva nel luglio 2024 – si fondavano sull’assunto secondo cui il complessivo quadro indiziario valorizzato dalla Prefettura, composto da precedenti penali, frequentazioni, rapporti familiari e vicende lavorative, fosse idoneo a fondare un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa dell’impresa.
In particolare, l’Amministrazione sosteneva che tali elementi, se considerati unitariamente, avrebbero dovuto essere ritenuti sufficienti a giustificare l’adozione dell’interdittiva, valorizzando la natura preventiva della misura e la necessità di anticipare la soglia di tutela rispetto al rischio di infiltrazione.
Ebbene, il Consiglio di Stato, recependo le linee argomentative sviluppate dalla difesa, ha rigettato integralmente tale impostazione, rilevando come, nel caso di specie, non sia sufficiente il mero richiamo a frequentazioni, rapporti familiari o precedenti risalenti nel tempo, ma sia invece indispensabile che il pericolo di condizionamento mafioso sia concreto e attuale, e presenti una effettiva capacità di incidere sull’attività dell’impresa.
In altri termini, non è sufficiente l’elencazione di dati eterogenei o di circostanze isolate: occorre dimostrare che tali elementi siano non sporadici, non risalenti e realmente indicativi di un rischio di condizionamento della criminalità organizzata.
La sentenza ribadisce, inoltre, che il giudizio prefettizio non può risolversi in una costruzione presuntiva fondata su automatismi, ma deve poggiare su elementi concreti, attuali e specificamente riferibili alla realtà imprenditoriale, non essendo sufficiente richiamare circostanze prive di incidenza sulla gestione aziendale.
In applicazione di tali principi, il Giudice amministrativo ha respinto l’appello e confermato l’annullamento dell’interdittiva antimafia, riaffermando così che l’esercizio del potere interdittivo deve rimanere ancorato a un quadro indiziario attuale, coerente e non meramente ipotetico.

Il Tar di Reggio Calabria accoglie il ricorso del rosarnese Antonio Bellocco titolare di un centro scommesse. “Nessun pericolo di infiltrazioni criminali”. La Sentenza
Il TAR di Reggio Calabria accoglie il ricorso dell’imprenditore, titolare di un centro scommesse, contro il diniego dell’autorizzazione di polizia: nessun pericolo di infiltrazioni criminali.

Operazione “Millennium”, torna in libertà Giuseppe D’Agostino
Con ordinanza del 12 giugno 2025, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha accolto il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., dall’avv. Vincenzo Melara, disponendo l’annullamento della misura cautelare in carcere applicata nei confronti di Giuseppe D’Agostino, tratto in arresto il 21 maggio in esecuzione dell’ordinanza emessa dal GIP il 18 marzo.
L’indagato era stato attinto da misura custodiale nell’ambito della maxi Operazione “Millennium”, in cui gli viene contestata la partecipazione a un sodalizio criminoso finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in un contesto investigativo che ha condotto all’emissione di 97 misure cautelari.
Il Collegio, presieduto dal dott. Giuseppe Amato, ha integralmente accolto le argomentazioni difensive, disponendo l’immediata liberazione dell’indagato.
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Reggio Calabria, il TAR cancella l’interdittiva antimafia alla Nic. Edil: “sospetti generici, nessuna prova di infiltrazioni”
Accolto il ricorso della ditta “Nic. Edil.” di Morfea: per i giudici, assenti elementi gravi e attuali. L’avv. Melara: “vittoria della legalità, non basta il sospetto per colpire l’impresa”
Con sentenza n. 445/2025, pubblicata il 4 giugno, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – ha accolto il ricorso proposto dalla ditta individuale “Nic. Edil. del geom. Morfea Elia Arcangelo”, operante nel settore delle opere edili e stradali, annullando l’informazione antimafia interdittiva emessa il 2 luglio 2024 dalla Prefettura di Reggio Calabria. Il provvedimento prefettizio si fondava su una serie di circostanze ritenute indicative di un presunto rischio di condizionamento. Tuttavia, il TAR ha ritenuto tali elementi carenti sotto il profilo dell’attualità, della rilevanza e della concreta capacità dimostrativa, accogliendo integralmente la linea difensiva dell’Avv. Vincenzo Melara, che nel ricorso aveva evidenziato l’assenza di legami effettivi, l’inconsistenza degli indizi e l’assoluta marginalità delle circostanze valorizzate.
Nella motivazione, i giudici amministrativi hanno ribadito un principio chiave della giurisprudenza in materia: l’interdittiva antimafia, pur fondata su valutazioni di tipo probabilistico, non può essere emessa in assenza di un quadro indiziario effettivo, coerente e attuale, basato su elementi gravi, precisi e concordanti. Automatismi, presunzioni e valutazioni ancorate a dati remoti o isolati non possono giustificare misure così incisive nei confronti dell’iniziativa economica privata. Con riguardo alle specifiche contestazioni, il TAR ha evidenziato l’assenza di riscontri idonei a rappresentare una minaccia concreta di infiltrazione mafiosa, respingendo l’idea che meri collegamenti familiari o precedenti rapporti occasionali possano, di per sé, fondare un giudizio di pericolosità.
“Si tratta di una decisione significativa – ha commentato l’Avv. Vincenzo Melara – che restituisce dignità alla valutazione giuridica dei fatti e conferma che l’adozione di misure così impattanti deve sempre passare per un vaglio rigoroso, fondato su elementi effettivamente sintomatici di rischio”.
Una sentenza che lascia il segno. Perché non si limita ad annullare un atto: riafferma un principio. Che lo Stato, nel difendersi dal crimine, non può dimenticare il diritto. Che il sospetto, da solo, non basta. E che la libertà d’impresa – anche nei territori più esposti – merita giustizia, non scorciatoie. Il ricorso aveva tracciato una linea chiara contro l’uso disinvolto del potere prefettizio: documenti, date, relazioni oggettive. Il TAR ha restituito peso alle parole, valore ai fatti, coerenza alla logica giuridica. In un’Italia dove spesso la prudenza diventa diffidenza e la cautela sfocia nel pregiudizio, questa è una pagina che vale la pena leggere. E ricordare.



