
Reggio Calabria, il TAR cancella l’interdittiva antimafia alla Nic. Edil: “sospetti generici, nessuna prova di infiltrazioni”
Accolto il ricorso della ditta “Nic. Edil.” di Morfea: per i giudici, assenti elementi gravi e attuali. L’avv. Melara: “vittoria della legalità, non basta il sospetto per colpire l’impresa”
Con sentenza n. 445/2025, pubblicata il 4 giugno, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – ha accolto il ricorso proposto dalla ditta individuale “Nic. Edil. del geom. Morfea Elia Arcangelo”, operante nel settore delle opere edili e stradali, annullando l’informazione antimafia interdittiva emessa il 2 luglio 2024 dalla Prefettura di Reggio Calabria. Il provvedimento prefettizio si fondava su una serie di circostanze ritenute indicative di un presunto rischio di condizionamento. Tuttavia, il TAR ha ritenuto tali elementi carenti sotto il profilo dell’attualità, della rilevanza e della concreta capacità dimostrativa, accogliendo integralmente la linea difensiva dell’Avv. Vincenzo Melara, che nel ricorso aveva evidenziato l’assenza di legami effettivi, l’inconsistenza degli indizi e l’assoluta marginalità delle circostanze valorizzate.
Nella motivazione, i giudici amministrativi hanno ribadito un principio chiave della giurisprudenza in materia: l’interdittiva antimafia, pur fondata su valutazioni di tipo probabilistico, non può essere emessa in assenza di un quadro indiziario effettivo, coerente e attuale, basato su elementi gravi, precisi e concordanti. Automatismi, presunzioni e valutazioni ancorate a dati remoti o isolati non possono giustificare misure così incisive nei confronti dell’iniziativa economica privata. Con riguardo alle specifiche contestazioni, il TAR ha evidenziato l’assenza di riscontri idonei a rappresentare una minaccia concreta di infiltrazione mafiosa, respingendo l’idea che meri collegamenti familiari o precedenti rapporti occasionali possano, di per sé, fondare un giudizio di pericolosità.
“Si tratta di una decisione significativa – ha commentato l’Avv. Vincenzo Melara – che restituisce dignità alla valutazione giuridica dei fatti e conferma che l’adozione di misure così impattanti deve sempre passare per un vaglio rigoroso, fondato su elementi effettivamente sintomatici di rischio”.
Una sentenza che lascia il segno. Perché non si limita ad annullare un atto: riafferma un principio. Che lo Stato, nel difendersi dal crimine, non può dimenticare il diritto. Che il sospetto, da solo, non basta. E che la libertà d’impresa – anche nei territori più esposti – merita giustizia, non scorciatoie. Il ricorso aveva tracciato una linea chiara contro l’uso disinvolto del potere prefettizio: documenti, date, relazioni oggettive. Il TAR ha restituito peso alle parole, valore ai fatti, coerenza alla logica giuridica. In un’Italia dove spesso la prudenza diventa diffidenza e la cautela sfocia nel pregiudizio, questa è una pagina che vale la pena leggere. E ricordare.
